Art. 1

In vigore dal 13 feb 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1984; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della marina mercantile; EMANA il seguente decreto: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data alla risoluzione A.231 (VII) del 12 ottobre 1971 concernente emendamenti alla convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulle linee di massimo carico e alla risoluzione A.411 (XI) del 15 novembre 1979 concernente emendamenti alla convenzione del 5 aprile 1966 sopracitata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 ottobre 1984 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri CARTA, Ministro della marina mercantile Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1985 Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 14
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Art. 1 Esecuzione della risoluzione A.231 (VII) del 12 ottobre 1971, concernente emendamenti alla convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulle linee di massimo carico, e della risoluzione A.411 (XI) del 15 novembre 1979, concernente emendamenti alla convenzione del 5 aprile 1966 sopracitata. — Testo vigente | Portale Normativo