Art. 1
In vigore dal 13 feb 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1984;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della marina mercantile;
EMANA
il seguente decreto:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data alla risoluzione A.231 (VII) del 12 ottobre 1971 concernente emendamenti alla convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulle linee di massimo carico e alla risoluzione A.411 (XI) del 15 novembre 1979 concernente emendamenti alla convenzione del 5 aprile 1966 sopracitata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 ottobre 1984
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
CARTA, Ministro della marina mercantile
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 14
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-08;968#art-1