Art. 1

In vigore dal 24 feb 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Art. 16 - all'elenco degli indirizzi del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto il seguente indirizzo: "d) politico sociale". Dopo l'art. 20, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo art. 21, relativo all'istituzione dell'indirizzo politico-sociale del corso di laurea in scienze politiche: Art. 21. - Costituiscono insegnamenti obbligatori dell'indirizzo politico-sociale: 3° Anno: statistica sociale; storia economica; sociologia urbana e rurale; sociologia economica; una materia opzionale; un'altra materia opzionale; inglese (II corso); altra lingua straniera (II corso). 4° Anno: sociologia politica; sociologia dell'organizzazione; antropologia culturale; una materia opzionale; un'altra materia opzionale; una terza materia opzionale; inglese (III corso); altra lingua straniera (III corso). Art. 22 (ex art. 21, per effetto di quanto sopra disposto) - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è inserito l'insegnamento di "filosofia della politica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 ottobre 1984 PERTINI FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzioni Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1985 Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 323
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-08;1010#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. — Testo vigente | Portale Normativo