Art. 1
In vigore dal 24 feb 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 16 - all'elenco degli indirizzi del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto il seguente indirizzo:
"d) politico sociale".
Dopo l'art. 20, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo art. 21, relativo all'istituzione dell'indirizzo politico-sociale del corso di laurea in scienze politiche:
Art. 21. - Costituiscono insegnamenti obbligatori dell'indirizzo politico-sociale:
3° Anno:
statistica sociale;
storia economica;
sociologia urbana e rurale;
sociologia economica;
una materia opzionale;
un'altra materia opzionale;
inglese (II corso);
altra lingua straniera (II corso).
4° Anno:
sociologia politica;
sociologia dell'organizzazione;
antropologia culturale;
una materia opzionale;
un'altra materia opzionale;
una terza materia opzionale;
inglese (III corso);
altra lingua straniera (III corso).
Art. 22 (ex art. 21, per effetto di quanto sopra disposto) - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è inserito l'insegnamento di "filosofia della politica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 ottobre 1984
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzioni
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1985
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 323
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-08;1010#art-1