Art. 1
In vigore dal 24 feb 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Siena approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 81 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
zoologia dei vertebrati;
micropaleontologia;
paleontologia dei vertebrati;
paleobotanica;
sedimentologia;
geologia regionale;
geologia stratigrafica;
biologia dello sviluppo;
ecologia applicata.
All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
ecologia animale;
chimica analitica clinica.
All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
analisi chimica strumentale;
geochimica applicata;
paleontologia vegetale;
biostratigrafia e paleoecologia;
geotermia;
tettonica;
geologia storica;
petrologia sperimentale;
sismologia.
Art. 82 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
Per l'indirizzo generale:
istituzioni di logica matematica.
Per l'indirizzo didattico:
istituzioni di algebra;
preparazione di esperienze didattiche;
storia della fisica;
didattica della fisica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 ottobre 1984
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1985
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 327
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-08;1009#art-1