Art. 1

In vigore dal 13 nov 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 93 e 94 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante ordinamento del Corpo della guardia di finanza, e successive modificazioni; Ritenuta la necessità di decentrare alcuni compiti già demandati al comandante generale della Guardia di finanza; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1984; Sulla proposta del Ministro delle finanze; EMANA il seguente decreto: . Gli articoli 93 e 94 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, sono così modificati: "Art. 93. - I sottufficiali e i militari di truppa del contingente ordinario possono essere trasferiti al contingente di mare, quando ne facciano domanda e provino di possedere l'idoneità voluta per lo speciale servizio mediante esperimento da compiersi presso la legione allievi od una capitaneria di porto. Sono dispensati dall'esperimento gli aspiranti che abbiano i requisiti di cui all'art. 27. Il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare è disposto dal comandante generale o, per delega, dal comandante in seconda della Guardia di finanza. Art. 94. - In casi speciali, e quando ne sia fatta domanda, il comandante generale o, per delega, il comandante in seconda, può autorizzare il passaggio di sottufficiali e militari di truppa dal contingente di mare a quello ordinario". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 settembre 1984 PERTINI CRAXI - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1984 Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 3
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-26;723#art-1

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Art. 1 Modificazioni agli articoli 93 e 94 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126 (regolamento organico del Corpo della guardia di finanza). — Testo vigente | Portale Normativo