Art. 1
In vigore dal 13 nov 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 93 e 94 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante ordinamento del Corpo della guardia di finanza, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di decentrare alcuni compiti già demandati al comandante generale della Guardia di finanza;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1984;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
EMANA
il seguente decreto:
.
Gli articoli 93 e 94 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, sono così modificati:
"Art. 93. - I sottufficiali e i militari di truppa del contingente ordinario possono essere trasferiti al contingente di mare, quando ne facciano domanda e provino di possedere l'idoneità voluta per lo speciale servizio mediante esperimento da compiersi presso la legione allievi od una capitaneria di porto.
Sono dispensati dall'esperimento gli aspiranti che abbiano i requisiti di cui all'art. 27.
Il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare è disposto dal comandante generale o, per delega, dal comandante in seconda della Guardia di finanza.
Art. 94. - In casi speciali, e quando ne sia fatta domanda, il comandante generale o, per delega, il comandante in seconda, può autorizzare il passaggio di sottufficiali e militari di truppa dal contingente di mare a quello ordinario".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 settembre 1984
PERTINI
CRAXI - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 3
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-26;723#art-1