Art. 2
In vigore dal 19 mar 1985
Gli articoli 158, 159, 160 e 161, concernenti i corsi di laurea della facoltà di agraria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 158. - Gli insegnamenti sono integrati da conferenze, seminari, colloqui, prove pratiche ed esercitazioni.
Le prove pratiche e le esercitazioni hanno luogo tanto nei laboratori e musei, quanto nell'azienda della facoltà e negli annessi campi sperimentali.
Le esercitazioni di laboratorio, in quegli insegnamenti per i quali sono necessarie, il numero delle ore delle stesse, il tempo e la durata delle prove pratiche e delle esercitazioni fuori della sede della facoltà sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea.
Alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche o sperimentali vengono ammessi soltanto gli studenti che siano regolarmente iscritti, mentre le lezioni sono pubbliche.
I contributi dovuti dagli studenti per le esercitazioni vengono stabiliti, per ogni anno accademico, dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà.
Le spese di viaggio per le gite di istruzione e dimostrative sono a carico del bilancio dell'Università.
Art. 159. - Per gli studenti provenienti da altre facoltà, il consiglio determina l'ulteriore carriera scolastica e consiglia il piano di studi.
Art. 160. - Gli esami di profitto dei singoli insegnamenti vertono su tutti gli argomenti dei relativi programmi. Essi sono orali, ma possono venire integrati da prove pratiche e scritte; in ogni caso, per ciascuna materia di esame è dato un unico voto.
Lo studente che si ritira durante un esame è considerato riprovato.
Art. 161. - L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta derivante da ricerca o progettazione o sperimentazioni originali, effettuate sopra un argomento scelto dal candidato e approvato dal professore delle materie alle quali la dissertazione si riferisce.
La domanda per l'ammissione agli esami di laurea deve essere presentata almeno un mese prima della data fissata per gli esami stessi.
All'atto della presentazione della domanda deve essere depositata nella segreteria della facoltà la dissertazione scritta in tre esemplari dattilografati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 1984
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1985
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 81
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-14;1080#art-2