Capo II
Art. 45
Statistico collaboratore
In vigore dal 25 dic 1984
Lo statistico collaboratore svolge le attività inerenti alla sua competenza professionale, nell'ambito delle direttive ricettive dagli appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
Svolge attività di studio, di didattica, di ricerca e quelle finalizzate alla propria formazione professionale secondo le direttive degli statistici appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e le direttive impartite nonché per i risultati conseguiti.
La sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-07;821#art-45