Art. 1
In vigore dal 8 dic 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264, concernente conversione in legge del regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, contenente norme per l'uso della bandiera nazionale;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti della Marina militare;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1977, n. 173, concernente, tra l'altro, concessione di bandiere di istituto militare;
Considerata l'opportunità di dotare le scuole del Corpo della guardia di finanza di una bandiera di istituto militare;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa;
Decreta:
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Alle sottoelencate scuole del Corpo della guardia di finanza è concessa la bandiera di istituto militare:
scuola alpina di Predazzo;
scuola nautica di Gaeta;
scuola allievi finanzieri di Rovigo;
scuola allievi finanzieri di Portoferraio;
scuola allievi finanzieri di Mondovì.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-09-04;786#art-1