Art. 1

In vigore dal 23 set 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente la istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145 e con alcuni termini prorogati dal decreto-legge n. 6, convertito nella legge 29 marzo 1976, n. 61; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, recante ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 300; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1981, n. 497; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 805; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1983, n. 334; Considerato che si rende necessario provvedere alla proroga di alcuni termini previsti dagli articoli 14 e 15 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta dei 1 agosto 1984; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; EMANA il seguente decreto: Articolo unico Il termine del 31 dicembre 1980 per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi, rilasciato con effetto alla data del 31 ottobre 1977, fissato dal terzo e quarto comma del paragrafo quarto degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, in esecuzione dell'art. 62, quinto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1981, con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1980, n. 300, al 31 dicembre 1982, con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1981, n. 497, al 31 dicembre 1983, con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 805 ed al 31 dicembre 1984 con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1983, n. 334, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1985. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Selva di Val Gardena, addì 31 agosto 1984 PERTINI CRAXI - SIGNORILE Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1984 Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 16
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-31;558#art-1

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Art. 1 Proroga al 31 dicembre 1985 del termine per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi. — Testo vigente | Portale Normativo