Art. 1

In vigore dal 22 dic 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione: Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1984; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali: EMANA IL SEGUENTE DECRETO: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'accordo relativo agli scambi di aereomobili civili, con allegati, adottato a Ginevra il 12 aprile 1979, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 9.3 dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Selva di Val Gardena, addì 18 agosto 1984 PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - MARTINAZZOLI - VISENTINI - SIGNORILE ALTISSIMO - DARIDA Visto il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1984 Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 6
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Art. 1 Esecuzione dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili, con allegati, adottato a Ginevra il 12 aprile 1979. — Testo vigente | Portale Normativo