Art. 1
In vigore dal 22 dic 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1984;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali:
EMANA
IL SEGUENTE DECRETO:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo relativo agli scambi di aereomobili civili, con allegati, adottato a Ginevra il 12 aprile 1979, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 9.3 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Selva di Val Gardena, addì 18 agosto 1984
PERTINI
CRAXI - ANDREOTTI - MARTINAZZOLI - VISENTINI - SIGNORILE ALTISSIMO - DARIDA
Visto il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 6
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-18;817#art-1