Art. 4

In vigore dal 14 set 1984
Al fine di mantenere unitaria la struttura delle tariffe telefoniche applicate all'utenza dei servizi di telecomunicazioni, senza che questa sia gravata, complessivamente, di un onere superiore ai costi sostenuti dai gestori (Azienda di Stato per i servizi telefonici, SIP e Italcable) dei servizi medesimi, opererà - ove necessario ed attraverso fondi costituiti mediante sovrapprezzi previsti dai provvedimenti tariffari - la Cassa conguaglio per il settore telefonico, istituita con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 24 del 26 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 dell'8 giugno 1981, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-rd-4

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Art. 4 Approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio. — Testo vigente | Portale Normativo