Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a. Allegato Canoni
Art. 4
Criteri per la determinazione e l'aggiornamento dei canoni e delle lunghezze elettriche convenzionali dei circuiti e dei mezzi trasmissivi
In vigore dal 14 set 1984
- Criteri per la determinazione e l'aggiornamento dei canoni e delle lunghezze elettriche convenzionali dei circuiti e
dei mezzi trasmissivi
a) I canoni annui per la reciproca cessione in uso tra
l'Amministrazione e la Società di circuiti e mezzi
trasmissivi
vengono determinati sulla base degli oneri annui sostenuti per
la realizzazione e l'esercizio degli impianti.
Gli oneri annui si determinano come segue:
- si valuta il valore dei vari tipi di impianto, aggiungendo
al
valore adottato all'inizio del triennio precedente, il
valore
dei nuovi impianti incrementati nell'arco del triennio, in
base al loro costo di acquisto in opera (costi
patrimoniali di
impianto);
- dai costi di impianto si ricavano i costi reali per km.
sulla
base delle effettive lunghezze dei mezzi, tenendo conto
del
grado di occupazione della rete (multiplex e linee)
risultante
da una pianificazione ottimale di attivazione dei circuiti
sui
diversi mezzi trasmissivi (e prescindendo quindi da
eventuali
situazioni anomale);
- i costi annui unitari sono rappresentati dalla rata di
ammortamento dei vari tipi di impianto applicata ai costi reali, tenendo conto dell'incidenza delle spese di
esercizio,
di manutenzione e delle spese generali (oneri non
specificatamente attribuibili);
- i costi medi annui dei vari sistemi trasmissivi (circuiti,
gruppi, ecc.) si ricavano come media ponderale dei costi
annui
dei diversi mezzi trasmissivi su cui sono realizzati.
Per il calcolo della rata annua di ammortamento di fa
riferimento alla vita media degli impianti che si assume pari a:
- equipaggiamenti di linea e terminazioni 15 anni
- cavi, antenne 25 anni
- edifici 50 anni
ed agli oneri finanziari che vengono convenzionalmente
stabiliti
in misura eguale per entrambi i gestori e non inferiore a
quella
degli interessi ordinari praticati dalla Cassa Depositi e
Prestiti sulle somme concesse a mutuo.
b) Per la determinazione delle lunghezze convenzionali da
utilizzare in sede di applicazione dei canoni annui
stabiliti
nel precedente , si applicano i seguenti criteri:
- quando fra le località terminali dei circuiti esiste una sola
possibilità di instradamento, la lunghezza di riferimento
è
quella elettrica degli stessi circuiti;
- quando fra le località terminali dei circuiti, o fra
tratte
intermedie che fanno parte del circuito, esistono più
possibilità di instradamento, la lunghezza convenzionale
si
calcola come media ponderale tra le lunghezze dei diversi instradamenti possibili, con peso pari alla potenzialità
dei
collegamenti dei gruppi primari attivi, su ciascun
instradamento alla data del 1 maggio 1983.
Le lunghezze convenzionali saranno successivamente
sottoposte a
verifiche con la stessa frequenza con cui saranno sottoposti
a
revisione i canoni seguendo i criteri sopra indicati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-4-6