Convenzione Ministero delle Poste e Italcable
Art. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
In vigore dal 14 set 1984
CONVENZIONE
tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la Italcable - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici S.p.A. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico.
- Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, d'ora innanzi indicato brevemente Codice P.T., ed in particolare il quarto comma dell'art. 198 di detto Testo Unico;
- Vista la nota dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) del 30 maggio 1984 prot. 3757/5, con la quale si attesta che lo stesso Istituto è proprietario - direttamente o indirettamente - di oltre la metà delle azioni aventi diritto al voto del capitale della Italcable - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici S.p.A.;
- Viste le Convenzioni stipulate in pari data tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e le Società concessionarie SIP - Società italiana per l'Esercizio Telefonico p.A. e TELESPAZIO S.p.A. per le Comunicazioni Spaziali;
- Tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'ora innanzi indicato anche con l'abbreviazione "Amministrazione" in persona del Direttore Generale Dott. Ugo Monaco, all'uopo delegato dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni e la ITALCABLE - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici S.p.A., d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "ITALCABLE" o "Società" rappresentata dal Presidente Prof. Antonio Gigli, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione il 6 aprile 1984, si conviene e si stipula quanto segue.
- OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Sono concessi in esclusiva alla Società l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni di cui al successivo , nonché i servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico con tutti i Paesi extraeuropei, con le seguenti eccezioni e secondo le modalità previste dalla presente Convenzione:
- Algeria;
- Cipro, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di
circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo;
- Egitto;
- Libia;
- Marocco, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo;
- Tunisia;
- territori extra-europei della Danimarca, della Turchia e
dell'Unione Sovietica.
È altresì di competenza esclusiva della Società il servizio dei telegrammi con tutti i Paesi europei, eccetto i seguenti: Albania, Austria, Città del Vaticano, Francia, Grecia, Jugoslavia, Liechtenstein, Malta, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera e Turchia, relativamente al suo territorio europeo.
Non sono compresi nella concessione il servizio pubblico di diffusione circolare per l'interno e per l'estero di programmi radio-televisivi, nonché i servizi di radiocomunicazioni mobili, terrestri, marittime ed aeree.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-1-2