Art. 1
In vigore dal 10 feb 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 30 e 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1978, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 27 giugno 1978, con il quale veniva istituito un consolato di prima categoria in Klagenfurt (Austria);
Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
.
Il consolato di prima categoria di Klagenfurt (Austria) è soppresso con decorrenza 1 ottobre 1984.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-04;958#art-1