Art. 1
In vigore dal 4 set 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1345;
Udito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
È approvato l'annesso regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1984
Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 4
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-26;471#art-1