Art. 1
In vigore dal 2 feb 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università della Calabria e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
All'elenco degli insegnamenti del dipartimento elettrico, di cui all'art. 55 e alla tabella C2 (allegata allo art. 30), sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
apparecchiature di manovra e interruzione;
macchine e impianti elettrici.
All'elenco degli insegnamenti del dipartimento di difesa del suolo, di cui all'art. 55 e alla tabella C 1 (allegata all'art. 30), è aggiunto l'insegnamento di "analisi dei costi e dei benefici con applicazioni alla conservazione del suolo".
Il medesimo insegnamento è eliminato dall'elenco degli insegnamenti del dipartimento di economia politica, di cui all'art. 56 e alla tabella C 1 (allegata allo art. 30).
All'elenco degli insegnamenti del dipartimento di organizzazione aziendale e amministrazione pubblica, di cui all'art. 57 e alla tabella C2 (allegata all'art. 30), è aggiunto l'insegnamento di "materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1984
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1984
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 186
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-18;932#art-1