Art. 1
In vigore dal 26 dic 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la delibera del consiglio della facoltà di ingegneria dell'Università anzidetta del 12 settembre 1983 che evidenzia errori materiali presenti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 1197, relativo al riordinamento della facoltà medesima;
Riconosciuta la particolare necessità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 1197, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 12 agosto 1983, è rettificato come segue:
Articolo unico
ERRATA CORRIGE
Art. 131:
Per il corso di laurea in
ingegneria nucleare:
a) obbligatori sul piano
nazionale:
meccanica applicata alle meccanica delle macchine
macchine
b) obbligatori sul piano
della facoltà:
protezione e sicurezza protezione e sicurezza negli
degli impianti nucleari impianti nucleari
Art. 132:
Insegnamenti complementari:
radionavigazioni radionavigazione
Art. 136:
all'atto dell'iscrizione al all'atto dell'iscrizione al quarto anno terzo anno
Art. 138:
Impianti chimici (impianti chi- Impianti chimici (impianti chi- mici II - principi di ingegneria mici II - principi di ingegneria chimica II - chimica industriale chimica II - chimica industriale II - costruzione di apparecchia- II - costruzione di apparecchia- ture - chimica - economia ed or- ture chimiche - economia ed orga ganizzazione aziendale) nizzazione aziendale)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1984
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1984
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 6
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-18;822#art-1