Art. 1
In vigore dal 13 apr 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Siena approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduto il telex del 9 settembre 1983 del rettore dell'Università di Siena che evidenzia un mero errore materiale nel disposto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, n. 423, di modifiche dello statuto dell'Università di Siena;
Riconosciuta la particolare necessità di provvedere alla rettifica;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, n. 423, nella prima riga tra le parole "laurea in" e "giurisprudenza" è inserita la seguente espressione: "scienze politiche indirizzo politico-amministrativo della facoltà di".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 1984
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1985
Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 398
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-10;1160#art-1