Art. 1
In vigore dal 26 set 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32 e 16 settembre 1977, n. 783, contenenti norme di esecuzione della predetta legge;
Considerata la necessità di consentire che le autorizzazioni internazionali per l'autotrasporto merci siano utilizzate anche da complessi veicolari formati da motrice e rimorchio in disponibilità di imprese diverse, secondo la prassi in uso presso gli altri Stati membri della Comunità economica europea;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 maggio 1984;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
EMANA
il seguente decreto:
Le autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci possono essere utilizzate con complessi veicolari di cui almeno un componente sia in disponibilità, ai sensi dell'art. 9, punto 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, del titolare delle autorizzazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - SIGNORILE
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1984
Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 14
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-09;564#art-1