Art. 1
In vigore dal 3 nov 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 904, di modifica dello statuto della Università degli studi di Ancona;
Veduta la rettorale 16 aprile 1982, n. 12770, con la quale si segnalano alcuni errori materiali commessi nella redazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 904;
Riconosciuta la necessità di provvedere a rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 904, sopra citato;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 904, citato nella premessa, concernente il riordinamento della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona, è rettificato come segue:
Art. 18, lettera a):
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| da | a |
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|Laurea in ingegneria |Laurea in ingegneria civile |
|civile | (sezione edile) |
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Art. 19:
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| da | a |
+---------------------------+------------------------------------+
|* Tecnologia degli elementi|* Tecnologie degli elementi |
|costruttivi |costruttivi |
+---------------------------+------------------------------------+
Art. 22:
+---------------------------+------------------------------------+
| da | a |
+---------------------------+------------------------------------+
|Costruzioni delle macchine |Costruzioni di macchine |
+---------------------------+------------------------------------+
|Macchine II |* Macchine II |
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|Tecnologia generale dei |Tecnologie generali dei materiali |
|materiali | |
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Art. 23:
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| da | a |
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|Tecnologia degli elementi |Tecnologie degli elementi |
|costruttivi |costruttivi |
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|Strumentazione chimica e |Strumentazione chimica e analisi |
|analisi chimica strutturale|chimica strumentale |
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 giugno 1984
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 ottobre 1984
Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 296
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-21;689#art-1