Art. 1

In vigore dal 3 nov 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 904, di modifica dello statuto della Università degli studi di Ancona; Veduta la rettorale 16 aprile 1982, n. 12770, con la quale si segnalano alcuni errori materiali commessi nella redazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 904; Riconosciuta la necessità di provvedere a rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 904, sopra citato; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 904, citato nella premessa, concernente il riordinamento della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona, è rettificato come segue: Art. 18, lettera a): +---------------------------+------------------------------------+ | da | a | +---------------------------+------------------------------------+ |Laurea in ingegneria |Laurea in ingegneria civile | |civile | (sezione edile) | +---------------------------+------------------------------------+ Art. 19: +---------------------------+------------------------------------+ | da | a | +---------------------------+------------------------------------+ |* Tecnologia degli elementi|* Tecnologie degli elementi | |costruttivi |costruttivi | +---------------------------+------------------------------------+ Art. 22: +---------------------------+------------------------------------+ | da | a | +---------------------------+------------------------------------+ |Costruzioni delle macchine |Costruzioni di macchine | +---------------------------+------------------------------------+ |Macchine II |* Macchine II | +---------------------------+------------------------------------+ |Tecnologia generale dei |Tecnologie generali dei materiali | |materiali | | +---------------------------+------------------------------------+ Art. 23: +---------------------------+------------------------------------+ | da | a | +---------------------------+------------------------------------+ |Tecnologia degli elementi |Tecnologie degli elementi | |costruttivi |costruttivi | +---------------------------+------------------------------------+ |Strumentazione chimica e |Strumentazione chimica e analisi | |analisi chimica strutturale|chimica strumentale | +---------------------------+------------------------------------+ Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 giugno 1984 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 ottobre 1984 Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 296
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-21;689#art-1

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Art. 1 Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 904, recante modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona. — Testo vigente | Portale Normativo