Capo III
Art. 21
In vigore dal 18 set 1984
Fermo restando il numero complessivo del contingente di personale da collocare in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento della funzione pubblica ed il numero dei funzionari con qualifica di dirigente generale o equiparata, la ripartizione interna ai quadri fra le qualifiche di cui alla tabella allegata al presente decreto potrà essere modificata, in relazione a sopravvenute particolari esigenze funzionali del Dipartimento, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.
Le eventuali variazioni numeriche non dovranno comunque comportare necessità di ulteriori stanziamenti di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 giugno 194
PERTINI
CRAXI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1984
Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 7
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-20;536#art-21