Capo II
Art. 14
In vigore dal 18 set 1984
In occasione delle trattative per la stipula degli accordi compartimentali ed intercompartimentali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere costituiti appositi gruppi di studio o di lavoro con il compito di fornire l'assistenza amministrativa, giuridica e tecnica al Ministro per la funzione pubblica.
Della struttura di cui al precedente comma, coordinata da un funzionario dirigente un servizio, fanno parte un funzionario addetto ad ogni servizio.
Strutture composte ai sensi del precedente comma possono essere costituite per problemi di particolare rilevanza o per affari che attengono alla competenza di più servizi.
Per la promozione e lo studio di progetti speciali o la trattazione di materie per le quali si ritenga necessario l'apporto della competenza di personale non appartenente al Dipartimento possono essere temporaneamente istituiti, con decreto del Ministro, appositi gruppi di studio e commissioni, composti in modo da assicurare l'integrazione di differenti competenze professionali.
Gli esperti, previsti dall', possono essere nominati quali componenti dei gruppi di studio o di lavoro indicati nei commi precedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-20;536#art-14