Art. 1
In vigore dal 6 dic 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, come modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247, che estende anche alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato e degli enti pubblici, le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla determinazione delle indennità di esproprio;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, sull'accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali;
Visto il decreto presidenziale n. 552 in data 27 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300, in data 3 novembre 1979, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dall'Aeronautica militare nel comune di Pozzuoli (Napoli);
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 223, in data 15 luglio 1983, che dichiara l'illegittimità costituzionale dei criteri di stima delle indennità espropriative stabiliti dalla legge n. 385, in data 29 luglio 1980;
Constatato che per effetto di tale sentenza sarà necessario ripetere gli adempimenti relativi alla determinazione delle indennità di esproprio e che, pertanto, non sarà possibile perfezionare la procedura di esproprio in questione prima della scadenza del termine di anni cinque all'uopo previsto nell'art. 2, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 552, in data 27 giugno 1979;
Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 della citata legge n. 2359, in data 25 giugno 1865, comma secondo, per la proroga del termine entro il quale l'espropriazione per esigenze della difesa nazionale dovrà compiersi;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
Articolo unico
Il termine previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto presidenziale n. 552, in data 27 giugno 1979, è prorogato di anni cinque.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 aprile 1984
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1984
Registro n. 36 Difesa, foglio n. 145
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-27;783#art-1