Art. 1

In vigore dal 13 set 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Art. 69 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti insegnamenti: tecnica e diagnostica delle autopsie; tecnica e diagnostica citopatologica; patologia cardio-vascolare; teratologia e patologia delle malformazioni; epidemiologia dei tumori umani; fisiopatologia del dolore; patologia speciale neurologica; neuropsicologia clinica; semeiotica neurologica; psicoterapia; neurologia d'urgenza; psicopatologia generale; neuropsichiatria infantile; chirurgia della mano; fisioterapia; traumatologia; nefrologia pediatrica; neurologia pediatrica; cardiologia pediatrica; endocrinologia pediatrica; ematologia pediatrica; embriologia umana; fisiopatologia dell'emostasi; cronobiologia; fisiopatologia della riproduzione; semeiotica ostetrica; fisiologia prenatale; fisica sanitaria; bioingegneria; biofisica; complementi di fisica medica; programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari; istituzioni di patologia generale; biologia e patologia delle ultrastrutture; virologia oncologica; cancerogenesi chimica; fisiopatologia generale; immunochimica; biochimica patologica; immunoematologia; oncologia; immunopatologia; foniatria; anestesia sperimentale; patologia embriofetale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 aprile 1984 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1984 Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 207
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-26;514#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena. — Testo vigente | Portale Normativo