Art. 1
In vigore dal 13 set 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 69 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti insegnamenti: tecnica e diagnostica delle autopsie;
tecnica e diagnostica citopatologica;
patologia cardio-vascolare;
teratologia e patologia delle malformazioni;
epidemiologia dei tumori umani;
fisiopatologia del dolore;
patologia speciale neurologica;
neuropsicologia clinica;
semeiotica neurologica;
psicoterapia;
neurologia d'urgenza;
psicopatologia generale;
neuropsichiatria infantile;
chirurgia della mano;
fisioterapia;
traumatologia;
nefrologia pediatrica;
neurologia pediatrica;
cardiologia pediatrica;
endocrinologia pediatrica;
ematologia pediatrica;
embriologia umana;
fisiopatologia dell'emostasi;
cronobiologia;
fisiopatologia della riproduzione;
semeiotica ostetrica;
fisiologia prenatale;
fisica sanitaria;
bioingegneria;
biofisica;
complementi di fisica medica;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
istituzioni di patologia generale;
biologia e patologia delle ultrastrutture;
virologia oncologica;
cancerogenesi chimica;
fisiopatologia generale;
immunochimica;
biochimica patologica;
immunoematologia;
oncologia;
immunopatologia;
foniatria;
anestesia sperimentale;
patologia embriofetale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 1984
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1984
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 207
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-26;514#art-1