Art. 1
In vigore dal 12 set 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Considerata la necessità di adeguare anche dal punto di vista formale, la denominazione del personale di biblioteca, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, concernente le declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 50, relativo al corso di laurea in economia e commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è aggiunto il nuovo seguente articolo:
Art. 51. - Alla facoltà è annessa una biblioteca. La biblioteca gestisce il patrimonio librario della facoltà.
La direzione scientifica della biblioteca è affidata ad un direttore scientifico, coadiuvato da una commissione biblioteca, in accordo con le decisioni del consiglio di facoltà e nel rispetto delle attribuzioni del personale addetto alla biblioteca appartenente alle seguenti qualifiche funzionali:
agenti dei servizi ausiliari (IV qualifica);
assistente bibliotecario (VI qualifica);
collaboratore di biblioteca (VII qualifica);
funzionario di biblioteca (VIII qualifica).
Il consiglio di facoltà approva un regolamento della biblioteca ed un regolamento dei prestiti. Nel regolamento della biblioteca sono determinate le modalità di costituzione della commissione biblioteca e di nomina del direttore scientifico, le modalità di collaborazione ed i compiti rispettivi, nonché criteri di impiego dei fondi, tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze degli istituti e l'equità nella distribuzione delle risorse fra le varie discipline.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 1984
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1984
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 195
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-26;510#art-1