Art. 1
In vigore dal 9 set 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Vista la rettorale 4 ottobre 1982, n. 24014, con la quale il rettore dell'Università di Perugia richiede la rettifica del paragrafo 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 505;
Ritenuta l'opportunita di rettificare l'errore materiale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto delllUniversità di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Il paragrafo n. 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 505,è così rettificato:
"chimica generale ed inorganica" rispetto ad "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (I anno)".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 1984
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Carte dei conti, addì 8 agosto 1984
Registro n. 49 Istruzionee, foglio n. 200
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-26;504#art-1