Art. 1
In vigore dal 7 set 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto, dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 89 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
letteratura medioevale e umanistica;
letteratura del Rinascimento;
letteratura artistica;
storia del teatro italiano;
storia della Chiesa;
esegesi delle fonti della storia medioevale;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
didattica della geografia;
geografia regionale.
Art. 91. - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
storia delle idee;
lingua e letteratura provenzale;
storia e grammatica storica della lingua inglese;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
storia americana;
lingua e letteratura ucraina;
lingua e letteratura serbo-croata;
lingua e letteratura slovena.
Art. 90 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
storia del libro e delle biblioteche;
sociologia della letteratura;
storia delle dottrine estetiche;
storia della filosofia antica;
storia della filosofia italiana;
storia del pensiero scientifico;
istituzioni medioevali;
storia economica e sociale del Medioevo;
educazione permanente;
pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa;
psicologia applicata;
psicologia dell'apprendimento;
psicologia dei gruppi;
teoria della personalità;
psicolinguistica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 1984
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1984
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 232
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-26;491#art-1