Art. 1

In vigore dal 7 set 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto, dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Art. 89 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti insegnamenti: letteratura medioevale e umanistica; letteratura del Rinascimento; letteratura artistica; storia del teatro italiano; storia della Chiesa; esegesi delle fonti della storia medioevale; storia della scuola e delle istituzioni educative; didattica della geografia; geografia regionale. Art. 91. - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero sono aggiunti i seguenti insegnamenti: storia delle idee; lingua e letteratura provenzale; storia e grammatica storica della lingua inglese; letteratura inglese moderna e contemporanea; storia americana; lingua e letteratura ucraina; lingua e letteratura serbo-croata; lingua e letteratura slovena. Art. 90 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti insegnamenti: storia del libro e delle biblioteche; sociologia della letteratura; storia delle dottrine estetiche; storia della filosofia antica; storia della filosofia italiana; storia del pensiero scientifico; istituzioni medioevali; storia economica e sociale del Medioevo; educazione permanente; pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa; psicologia applicata; psicologia dell'apprendimento; psicologia dei gruppi; teoria della personalità; psicolinguistica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 aprile 1984 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1984 Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 232
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-26;491#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo