Statuto Universita' Statale degli studi di Trento›Titolo I
Art. 1
AbrogatoIstruzione e autonomia dell'Università
In vigore dal 6 set 1984 al 5 giu 2012
L'Università degli studi di Trento, istituita con legge 14 agosto 1982, n. 590, è compresa tra quelle previste dall', n. 1) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione.
Al fine di rispondere alla particolare situazione autonomistica locale, l'Università è dotata di speciale autonomia, secondo i principi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Essa opera osservando le norme del presente statuto, del regolamento generale e dei regolamenti particolari, proseguendo e sviluppando l'esperienza della libera Università degli studi di Trento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-26;487#art-sus-1