Art. 1
In vigore dal 6 set 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 52 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
ittitologia;
storia dell'Asia anteriore antica;
geografia storica;
storia della cartografia;
geografia urbana;
storia del Mediterraneo antico orientale;
storia economica e sociale del mondo antico;
esegesi delle fonti di storia greca e romana;
filologia micenea;
storia degli antichi Stati italiani.
Art. 53 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è inserito l'insegnamento di "letteratura tedesca medioevale".
Art. 54 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
antropologia economica;
ermeneutica filosofica;
didattica della filosofia;
sociologia della letteratura;
antropologia sociale;
storia del pensiero scientifico antico;
storia della teologia medioevale;
educazione degli adulti;
pedagogia speciale;
metodologia e tecnica della ricerca psicologica;
psicologia dell'apprendimento;
psicologia sperimentale.
Nel medesimo elenco l'insegnamento di "metodologia statistica generale e psicometria" muta la denominazione in quella di "statistica psicometrica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 1984
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1984
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 233
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-26;483#art-1