Art. 1

In vigore dal 28 ago 1984
N. 452. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, consistente in un serbatoio idrico e relativo terreno di insistenza, esteso mq 200,36, sito in Rocca di Papa (Roma), via Cavour, disposta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni con atto 20 maggio 1965, n. 37972 di repertorio, a rogito dott. Luigi Mauro, notaio in Roma, registrato a Roma in data 28 maggio 1965 al n. 5462. Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1984 Registro n. 46 Finanze, foglio n. 391
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Art. 1 Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo