Art. 1

In vigore dal 18 ago 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Art. 106 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti insegnamenti: equazioni differenziali; geometria analitica; istruzioni di algebra superiore; sistemi per l'elaborazione dell'informazione; teoria dei gruppi; topologia algebrica. Art. 107 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti insegnamenti: didattica della fisica; fisica degli stati condensati; fisica dei metalli; fisica dei semiconduttori; fisica sanitaria; meccanica dei continui; teoria delle forze nucleari; teoria dei campi. Art. 116 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica si apportano le seguenti modifiche: Indirizzo organico-biologico Sono soppressi i seguenti insegnamenti: farmacologia; chimica delle fermentazioni; chimica agraria; scienza dell'alimentazione; fisiologia generale e igiene del lavoro industriale; chimica e analisi merceologica con esercitazioni; biochimica generale; storia della dottrina chimico-organica; magnetochimica. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti: meccanismi di reazione in chimica organica; metodi fisici in chimica organica; complementi di chimica organica; chimica analitica clinica. Indirizzo inorganico-chimico-fisico Sono soppressi i seguenti insegnamenti: idrologia chimica; storia della dottrina chimico-inorganica; strumentazione didattica da laboratorio; chimica isotopica. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti: analisi chimica spettroscopica; termodinamica statistica; meccanismi di reazione in chimica inorganica. Art. 117 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti insegnamenti: astronomia; ecologia vegetale; embriologia comparata; etologia; geologia ambientale; laboratorio didattico delle scienze naturali; paleobotanica; paleontologia stratigrafica; paleontologia dei vertebrati. Art. 118 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti: metodologie biochimiche; genetica vegetale; ecologia umana; biologia umana; virologia; palinologia; storia della biologia; fisiologia cellulare. Art. 119 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti: biostratigrafia e paleoecologia; paleontologia stratigrafica; geodinamica; esplorazione geologica del sottosuolo; geopedologia; geomorfologia applicata; mineralogia dei sedimenti; metodologie mineralogiche-petrografiche; geochimica applicata; petrografia del sedimentario; stratigrafia sismica; geologia matematica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 aprile 1984 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1984 Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 330
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-26;420#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo