Art. 3

In vigore dal 2 ago 1984
Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali: a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera a) dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392; b) 7% per il contributo di concessione di cui alla lettera b) dell'art. 22, se la costruzione è stata realizzata sulla base di concessione edilizia; c) 12% per il costo dell'area di cui alla lettera c) dell'art. 22; d) 7%, in alternativa alla percentuale prevista alla lettera b), per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera d) dell'art. 22, se la costruzione è stata realizzata sulla base di licenza edilizia. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 aprile 1984 PERTINI CRAXI - NICOLAZZI - MARTINAZZOLI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1984 Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 31
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-18;330#art-3

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