Art. 1
In vigore dal 2 giu 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1966, n. 3376 con il quale è stata disposta la soppressione dell'obbligo del servizio ferroviario viaggiatori sulla linea Bricherasio-Barge;
Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1981, n. 2008 con il quale è stato soppresso l'obbligo del servizio merci sulla linea suddetta;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1966, n. 3378 con il quale è stata disposta la soppressione del servizio ferroviario sulla linea Montebelluna-Susegana, con mantenimento del servizio merci sul tratto Giavera-Susegana;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1980, n. 2325 con il quale è stato soppresso l'obbligo del servizio merci sul tratto Giavera-Susegana;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1967, n. 11301 con il quale è stata disposta la soppressione dell'obbligo del servizio ferroviario viaggiatori sulla linea Legnago-Grisignano di Zocco;
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1980, n. 2710 con il quale è stato soppresso l'obbligo del servizio merci sul tratto di linea Cologna Veneta-Grisignano di Zocco;
Ritenuta l'opportunità di procedere allo smantellamento delle suddette linee;
Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1983;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
EMANA
il seguente decreto:
Sono soppresse le linee ferroviarie Bricherasio-Barge e Montebelluna-Susegana ed il tratto di linea Cologna Veneta-Grisignano di Zocco della linea Legnago-Grisignano di Zocco.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1984
PERTINI
CRAXI - SIGNORILE
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1984
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 95
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-18;140#art-1