Art. 3
In vigore dal 13 mag 1984
Al finanziamento degli oneri derivanti alla regione dall'attuazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate tributarie assegnate alla regione medesima con la legge 13 aprile 1983, n. 122.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 aprile 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1984
Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 6
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;92#art-3