Art. 2
In vigore dal 31 ott 1984
Nell'art. 78, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
Indirizzo generale:
fisica atomica;
fisica dei liquidi;
fisica dei metalli;
elettronica dei dispositivi a stato solido;
acceleratori di particelle;
teoria delle reazioni nucleari;
laboratorio di fisica nucleare;
metodi per il trattamento dell'informazione;
teoria dei gruppi;
calcolatori elettronici e programmazione;
chimica fisica dello stato solido;
geofisica nucleare;
geotermia;
geomagnetismo.
Indirizzo didattico:
fisica atomica;
fisica dei metalli;
elettronica dei dispositivi a stato solido;
acceleratori di particelle;
metodi per il trattamento dell'informazione;
teoria dei gruppi;
fisica ambientale.
Indirizzo applicativo:
fisica atomica;
fisica dei liquidi;
fisica dei metalli;
elettronica dei dispositivi a stato solido;
acceleratori di particelle;
teoria delle reazioni nucleari;
laboratorio di fisica nucleare;
metodi per il trattamento dell'informazione;
teoria dei gruppi;
calcolatori elettronici e programmazione;
chimica fisica dello stato solido;
fisica ambientale;
sismica applicata;
geofisica nucleare;
geotermia;
geomagnetismo.
Nell'art. 80, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
analisi merceologica;
tecnologia dei cicli produttivi.
Nell'art. 81, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:
analisi mineralogiche delle rocce.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 aprile 1984
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1984
Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 295
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-06;667#art-2