Art. 1

Abrogato
In vigore dal 1 lug 2002
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-30;103#art-1

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Art. 1 Adeguamento degli onorari commisurati al tempo, spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite su richiesta dell'autorita' giudiziaria in materia penale e civile. — Testo vigente | Portale Normativo