Art. 2
In vigore dal 6 apr 1984
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 6,3 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 16,2 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 21,7 miliardi per l'anno finanziario 1985 si provvede per gli anni 1983 e 1984, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e per l'anno 1985 con la disponibilità derivante dalla proiezione, prevista ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, della specifica voce "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 1984
PERTINI
CRAXI - GASPARI - GORIA - LONGO - DE MICHELIS - NICOLAZZI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 30
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-15;52#art-2