Art. 1
In vigore dal 28 giu 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282;
Considerata la necessità di disciplinare con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici del Ministero delle partecipazioni statali;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1984;
Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
È approvato l'annesso regolamento, vistato dal Ministro proponente, concernente i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici del Ministero delle partecipazioni statali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 1984
PERTINI
CRAXI - DARIDA - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1984
Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 17
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-15;218#art-1