Art. 1

In vigore dal 28 giu 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento, e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282; Considerata la necessità di disciplinare con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici del Ministero delle partecipazioni statali; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1984; Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: È approvato l'annesso regolamento, vistato dal Ministro proponente, concernente i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici del Ministero delle partecipazioni statali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 marzo 1984 PERTINI CRAXI - DARIDA - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1984 Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 17
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Art. 1 Regolamento sui lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici del Ministero delle partecipazioni statali. — Testo vigente | Portale Normativo