Art. 1
In vigore dal 2 feb 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 43, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
storia della storiografia antica;
storia economica e sociale del mondo antico;
grammatica latina;
grammatica greca;
metrica greca e latina;
filologia giudaico-ellenistica;
storia religiosa dell'Oriente cristiano;
agiografia;
retorica e stilistica;
esegesi e critica del testo;
storia economica moderna;
storia economica contemporanea;
storia sociale;
storia del pensiero politico contemporaneo;
storia della musica medievale e rinascimentale;
storia della musica moderna e contemporanea;
etnomusicologia;
storia della scenografia;
storia dell'istruzione.
Nell'art. 44, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
storia della filosofia moderna;
storia della filosofia contemporanea;
storia della logica;
storia del pensiero antropologico;
antropologia bio-sociale.
Nel medesimo articolo è soppresso l'insegnamento:
storia della filosofia moderna e contemporanea.
Nell'art. 45, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
linguistica generale;
linguistica applicata;
didattica della letteratura;
letterature dei Paesi francofoni;
storia della letteratura austriaca;
lingua e letteratura neerlandese;
lingue e letterature della Cecoslovacchia;
lingua e letteratura bulgara;
lingua e letteratura finlandese;
letterature dei Paesi di lingua inglese;
lingua tedesca.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 1984
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1984
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 184
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-13;930#art-1