Art. 1
In vigore dal 8 gen 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 48, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
geofisica applicata;
sismologia;
fisica planetaria.
Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
chimica dell'inquinamento;
chimica e tecnologia dei composti di coordinazione;
chimica isotopica;
chimica organica fisica;
chimica organica teorica;
chimica quantistica;
complementi di chimica inorganica.
Nell'art. 50, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
biologia generale;
mineralogia sistematica;
geologia ambientale;
pedologia;
ecologia animale, conservazione e protezione della natura;
entomologia;
geobotanica;
chimica dell'ambiente;
biometria e statistica;
biopedologia.
Nel medesimo articolo è soppressa "entomologia agraria".
Nell'art. 52, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
esplorazione geologica del sottosuolo;
geologia ambientale;
geotecnica;
geologia marina;
geomorfologia applicata;
geofisica applicata;
geomorfologia.
Nell'art. 53, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
biochimica comparata;
biopedologia;
citopatologia;
citotassonomia;
enzimologia;
genetica dei microorganismi;
microscopia e ultramicroscopia elettronica;
neurochimica;
oncologia;
palinologia;
storia della biologia;
immunologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 1984
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1984
Registro n. 74 Istruzione, foglio n. 380
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-13;868#art-1