Art. 1
In vigore dal 14 ott 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Lo statuto dell'Università cattolica di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
.
Presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è istituito un posto convenzionato, per professore di ruolo, per l'insegnamento di "economia industriale".
Pertanto nell'art. 27 dello statuto, dopo il secondo comma è inserito il seguente nuovo comma:
"Ai posti di ruolo stabiliti per la facoltà di economia e commercio, a decorrere dalla nomina del primo titolare della cattedra di "economia industriale" e per la durata di venti anni, è aggiunto un posto di ruolo convenzionato per il citato insegnamento".
La tabella n. 1 (art. 27), annessa allo statuto, per quanto concerne i posti di ruolo della predetta facoltà di economia e commercio, è modificata da 21 + 2 a 21 + 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-13;615#art-1