Art. 8

In vigore dal 15 set 1984
Nell'art. 74, relativo all'esame di laurea, il secondo comma viene soppresso e sostituito dal seguente: "Il tema dell'elaborato di laurea deve rientrare nell'ambito di una delle discipline di cui lo studente abbia superato gli esami e deve essere coerente con l'indirizzo prescelto. L'argomento viene concordato tra il candidato e il professore della materia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 1984 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1984 Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 300
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-13;524#art-8

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