Art. 8
In vigore dal 15 set 1984
Nell'art. 74, relativo all'esame di laurea, il secondo comma viene soppresso e sostituito dal seguente:
"Il tema dell'elaborato di laurea deve rientrare nell'ambito di una delle discipline di cui lo studente abbia superato gli esami e deve essere coerente con l'indirizzo prescelto. L'argomento viene concordato tra il candidato e il professore della materia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 1984
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1984
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 300
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-13;524#art-8