Art. 1

In vigore dal 9 set 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della seconda Università degli studi di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della seconda Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Art. 54 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono inserite le seguenti discipline: a) per l'indirizzo generale, b) per l'indirizzo didattico, c) per l'indirizzo applicativo: equazioni differenziali alle derivate parziali; processi aleatori; teoria dei controlli; algebra II; algebra lineare; algebra omologica; analisi armonica; analisi funzionale non lineare; calcolo delle probabilità II; calcolo numerico; calcolo delle variazioni; complementi di algebra; complementi di calcolo numerico; geometria analitica; informatica matematica applicata; metodi della ricerca operativa; operatori differenziali; strutture algebriche; teoria degli algoritmi e calcolabilità; teoria degli automi; teoria dell'ottimizzazione; topologia algebrica; topologia differenziale; calcolo delle probabilità e statistica. Art. 55 - nella tabella delle propedeuticità l'espressione: "non si può essere ammessi a sostenere l'esame di geometria II se non si è superato l'esame di geometria I" è modificata come segue: "non si può essere ammessi a sostenere l'esame di geometria II se non si è superato l'esame di geometria I, algebra". Art. 59 - il punto: "18) corso a scelta (tra quelli individuati dall'art. 54 nell'elenco delle materie complementari)", è sostituito come segue: "18) corso a scelta (tra quelli individuati dalla lettera G nell'elenco degli insegnamenti complementari del successivo art. 60)". Art. 60 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono inseriti i seguenti insegnamenti, per gli indirizzi a fianco di ciascuno indicati (intendendo con G: indirizzo generale e con A: indirizzo applicativo): GA difetti nei solidi; GA fisica dei materiali amorfi; GA fisica stellare; GA proprietà magnetiche della materia; GA simulazione di sistemi fisici mediante calcolatore; GA superconduttività. Art. 61 - alla tabella delle propedeuticità è aggiunto quanto segue: "non si può essere ammessi a sostenere l'esame di meccanica razionale se non si è superato l'esame di analisi matematica I, fisica generale I". Art. 64 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono inseriti i seguenti insegnamenti: acquacoltura; biochimica fisica; biologia di popolazioni; biopolimeri; chimica fisica biologica; ecologia applicata; embriologia molecolare; metodi statistici in biologia; biochimica cellulare; ultrastrutture vegetali; filogenesi vegetale; epistemologia; genetica ecologica; genetica molecolare; immunochimica; immunogenetica; istochimica e citochimica; microbiologia generale; palinologia; primatologia. Art. 66 - nella tabella delle propedeuticità l'espressione: "non si può essere ammessi a sostenere l'esame di chimica organica se non si è superato l'esame di Istituzioni di matematiche" è modificata come segue: "non si può essere ammessi a sostenere l'esame di chimica organica se non si è superato l'esame di chimica generale ed inorganica, istituzioni di matematiche". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 1984 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1984 Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 194
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-13;503#art-1

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