Art. 1
In vigore dal 11 ago 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la delibera del consiglio della facoltà di ingegneria dell'Università dell'Aquila del 21 settembre 1983;
Ritenuto opportuno provvedere a rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, come richiesto nella citata delibera della facoltà;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Gli articoli 27, 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, sono rettificati come segue:
Art. 27 - Corso di laurea in ingegneria chimica.
L'insegnamento di "geometria II" è sostituito dall'insegnamento di "chimica organica".
Dopo l'elenco delle discipline del biennio viene aggiunto il seguente comma: "L'insegnamento di "chimica organica" è sostitutivo di "geometria II" ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53".
Art. 30 - Corso di laurea in ingegneria meccanica - L'insegnamento di "geometria II" è sostituito dall'insegnamento di "disegno II (meccanici)".
Dopo l'elenco delle discipline del biennio viene aggiunto il seguente comma: "L'insegnamento di "disegno II (meccanici)" è sostitutivo di "geometria II" ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.
Art. 31 - nell'elenco delle discipline viene inserito con l'asterisco, in ordine alfabetico, l'insegnamento di "disegno II (meccanici)".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 1984
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1984
Registro n. 44 Istruzione, foglio n. 31
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-13;383#art-1