Art. 1

In vigore dal 15 lug 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, in corso di registrazione; Veduto lo statuto della libera Università di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615; Considerato che il citato decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983 dispone che l'approvazione delle norme statutarie relative alla facoltà di lingue e letterature straniere moderne avverrà con successivo provvedimento e che fino all'approvazione del testo integrale dello statuto restano in vigore le norme dello statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti per quanto concerne le norme statutarie relative alla facoltà di lingue e letterature straniere; Considerato che a norma dell' della legge 30 ottobre 1981, n. 615, è necessario modificare lo statuto dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti, in quanto la facoltà di lingue e letterature straniere ha proposto l'inquadramento di un professore associato su disciplina non compresa nello statuto vigente; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Chieti, approvato con i decreti sopraindicati, è modificato come appresso: Articolo unico Articolo concernente la facoltà di lingue e letterature straniere (ex. art. 29) - nell'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di lingue e letterature straniere è inserito l'insegnamento di "filosofia del linguaggio". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 marzo 1984 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1984 Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 334
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-02;275#art-1

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Art. 1 Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Chieti. — Testo vigente | Portale Normativo