Art. 1
In vigore dal 19 giu 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1935, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Accertata l'opportunità di inserire in statuto la sola norma concernente l'istituzione e la finalità del laboratorio-centro aerofotografico potendo le norme di funzionamento costituire oggetto di autonoma regolamentazione;
Considerato che tale opportunità è giustificata dal fatto che il laboratorio è struttura indicata dagli organi accademici come necessaria a soddisfare le esigenze dell'intera facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 139, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il nuovo seguente articolo relativo all'istituzione di un "laboratorio-centro aerofotografico".
Art. 140. - Il laboratorio-centro aerofotografico ha lo scopo di raccogliere, interpretare, distribuire fotografie aeree utili al rilevamento e allo studio di zone di interesse archeologico e paesaggistico, dei monumenti e degli insediamenti umani; di effettuare ricerca scientifica nel campo delle tecniche del telerilevamento e delle loro applicazioni alla preparazione dei piani di programmazione territoriale, al censimento dei beni culturali, al rilevamento delle risorse ambientali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 1984
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1984
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 80
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-02;192#art-1