Art. 1

In vigore dal 10 apr 1984
N. 38. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in una porzione di fabbricato sito in Bologna, via Paradiso n. 15, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 25379, foglio 86, mappale 150 sub 1, valore attribuito L. 20.500.000 ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, disposta dalla sig.ra Belvederi Laura con atto 12 gennaio 1981, n. 22430/10360 di repertorio, a rogito dott. Vittorio Reggiani, notaio in Bologna, registrato a Bologna il 31 gennaio 1981 al n. 2328. Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1984 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 80
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Art. 1 Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare una donazione. — Testo vigente | Portale Normativo