Art. 1
In vigore dal 3 lug 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 35, lettera b), della legge 5 giugno 1962, n. 616;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;
Ritenuta l'opportunità di dettare norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa, che tengano conto anche della risoluzione A.
212 (VII) della Organizzazione marittima internazionale (I.M.O.) relativa al codice per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi che trasportano prodotti chimici pericolosi alla rinfusa;
Udito il parere del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della sanità;
EMANA
il seguente decreto:
Articolo unico
È approvato l'accluso regolamento, vistato dal Ministro proponente, per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi.
Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 1984
PERTINI
CRAXI - CARTA - SCALFARO - ALTISSIMO -
SIGNORILE - DEGAN
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 25
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-02-04;50#art-1