Art. 2
In vigore dal 28 lug 1984
Nell'art. 79, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, dopo il secondo comma e dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, è aggiunto il seguente nuovo comma:
Durante il corso degli studi sono stabilite le seguenti precedenze:
1) non si può essere ammessi a sostenere l'esame di chimica fisica se non si è superato l'esame di istituzioni di matematiche e di chimica generale ed inorganica;
2) non si può essere ammessi a sostenere l'esame di chimica organica I se non si è superato l'esame di chimica generale ed inorganica;
3) non si può essere ammessi a sostenere l'esame di fisiologia generale se non si è superato l'esame di anatomia umana;
4) non si può essere ammessi a sostenere l'esame di analisi chimico-farmaceutiche I (analisi qualitativa) se non si è superato l'esame di chimica generale ed inorganica;
5) non si può essere ammessi a sostenere l'esame di chimica farmaceutica e tossicologica I e II se non si è superato l'esame di chimica organica II;
6) non si può essere ammessi a sostenere l'esame di farmacologia e farmacognosia se non si è superato l'esame di chimica farmaceutica e tossicologica I e II;
7) non si può essere ammessi a sostenere l'esame di impianti della industria farmaceutica se non si è superato l'esame di tecnica e legislazione farmaceutica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1984
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984
Registro n. 39 Istruzione, luglio n. 51
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-20;289#art-2