Art. 1

In vigore dal 12 lug 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università della Calabria e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 45, all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di fisica, sono aggiunti i seguenti insegnamenti: teoria dei sistemi a molti corpi; energetica; tecnologie fisiche; strumentazione fisica; metodi matematici della fisica; fisica dei liquidi; fisica degli stati condensati; elettronica quantistica; spettroscopia dello stato solido; fisica dei metalli; fisica molecolare; astrofisica teorica. Nell'art. 47, all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di biologia cellulare, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: chimica fisica biologica; fisiopatologia endocrina. Nell'art. 49, all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di scienze della terra, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento: geologia del quaternario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 gennaio 1984 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1984 Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 321
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-20;254#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria. — Testo vigente | Portale Normativo