Art. 1

In vigore dal 14 giu 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 54, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: lingua inglese; angiologia; medicina psicosomatica; medicina d'urgenza; criminologia minorile; genetica medica; fisiopatologia medica; psicoterapia; psicologia generale e clinica; storia della medicina; fisiopatologia del ricambio; fisiopatologia endocrina; dermatologia pediatrica; chirurgia della mano; fisiopatologia cardio-vascolare; clinica delle malattie tropicali e subtropicali; microchirurgia; neuropsichiatria geriatrica. Nell'art. 60, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento: lingua inglese. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 gennaio 1984 PERTINI FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1915 Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 82
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-01-20;1199#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. — Testo vigente | Portale Normativo